ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Come e in quali casi si può farne richiesta?
Accesso civico
Hai constatato che in questa sezione del sito "Amministrazione Trasparente" sono presenti documenti informazioni e dati per i quali è obbligatoria la pubblicazione, che vuoi conoscere?
Sui documenti, i dati e le informazioni per i quali è obbligatoria la pubblicazione puoi esercitare il diritto di accesso civico previsto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.
Come fare richiesta?
Scrivendo al responsabile dell'accesso civico dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale con una delle seguenti modalità:
• inviando una richiesta mediante posta elettronica certificata alla casella comune.novidimodena@cert.comune.novi.mo.it , ricevente Ufficio Protocollo Comune di Novi di Modena, diretto alla dott.ssa Anna Lisa Garuti.
• inviando una richiesta tramite posta elettronica ordinaria alla dott.ssa Anna Lisa Garuti alla casella anna.lisa.garuti@comune.carpi.mo.it allegando la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
• inviando un fax a dott.ssa Anna Lisa Garuti al n.059.6789290 allegando la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità
• inviando una lettera a: dott.ssa Anna Lisa Garuti – Viale Vittorio Veneto 16 – 41016 Novi di Modena (Modena);
Quanto costa?
La richiesta è gratuita
Tempi
Entro 30 giorni la Pubblica Amministrazione procede alla pubblicazione se realmente omessa o parziale sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente comunicando l'avvenuta pubblicazione e fornendo il collegamento ipertestuale.
In caso di ritardo o mancata risposta ci si può rivolgere al titolare del potere sostitutivo
(secondo quanto indicato dall'art.2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241):
• Il Responsabile Servizio Affari Generali Dott. Tommaso Corradi -mail: affarigenerali@comune.novi.mo.it che è tenuto a provvedere nei termini di giorni 15
Per ogni idoneo approfondimento accedi al sito https://www.foia.gov.it/
Scarica il Modulo di richiesta di Accesso Civico Semplice
RESPONSABILE
Art 5,c 1, d.lgs n.33/2013
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
Il Titolare del Potere Sostitutivo è affidato al Segretario Comunale, come previsto dall'art 16 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e sei Servizi di seguito riportato:
1. Il Segretario comunale, funzionario pubblico dipendente dall'apposita Agenzia prevista dall'art. 102 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è nominato dal Sindaco, da cui
dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2. Oltre all'attività di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, il Segretario comunale è titolare delle seguenti funzioni e competenze:
− partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
− sottoscrive le deliberazioni adottate dagli Organi collegiali dell'ente e ne rilascia attestazione di esecutività; - REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
− può rogare i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
− emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;
− esprime pareri, su richiesta degli organi politici, in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
− nei casi in cui non sia stato nominato un Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle strutture apicali e ne coordina l'attività, fornendo, a richiesta, consulenze di carattere giuridico per l’espletamento dei procedimenti amministrativi di loro competenza, convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili apicali;
− adotta gli atti di amministrazione e gestione del rapporto di lavoro dei Responsabili delle strutture apicali;
− definisce, sentiti i Responsabili interessati, eventuali conflitti di competenza tra le varie strutture apicali;
− presiede il Nucleo di valutazione;
− valuta in via preliminare la conformità all’ordinamento giuridico sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale;
− esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto, da regolamenti o conferite dal Sindaco.
− esercita il potere sostitutivo su istanza dell’interessato, in caso di inerzia dei soggetti preposti alla conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2 commi 9bis e 9 ter della
legge 7 agosto 1990 n 241.
Il Segretario Comunale è presente presso la sede Municipale il Mercoledì Mattina
risponde allo 059/6789111 anna.lisa.garuti@comune.carpi.mo.it
Sostituto in caso di assenza del Segretario comunale è il Responsabile del Servizio Affari Generali