Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della strada e loro utilizzo
Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 (Nuovo Codice della Strada) - art. 142, comma 12-quater
Pubblicazione annuale della relazione trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno.
Nella relazione sono indicati, con riferimento all'anno precedente:
- l'ammontare complessivo dei proventi, come risultante dal Rendiconto di gestione approvato nel medesimo anno
- gli interventi realizzati con tali risorse, con l’indicazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.
I Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno conferito le funzioni inerenti la polizia locale all'Unione delle Terre d'Argine nel 2006.
I proventi da violazioni al Codice della strada sono accertati ed incassati dall'Unione; la loro destinazione è individuata in spese legate alle attività della funzione, sostenute dall'Unione delle Terre d'Argine, e spese per interventi sulle strade, sostenute dai comuni aderenti.
La Relazione unitaria sulla destinazione dei proventi per violazioni al Codice della Strada viene predisposta dalla Unione (nel rispetto delle indicazioni dell'art.3 del DM 608 del 30/12/2019).
I singoli Comuni sono comunque tenuti ad inviare al Ministero dell'Interno una relazione per proventi pari a zero.