Vediamo le novità in seguito all'adozione dell'ultimo decreto legge n.24 del 22 marzo 2022, conseguenti alla conclusione dello stato di emergenza.

 

Utilizzo delle mascherine

Viene prolungato fino al 30 aprile l’obbligo di utilizzo delle mascherine al chiuso.
La mascherina FFP2 continua ad essere obbligatoria:
- su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale (aerei, traghetti, treni, autobus, tram, metropolitane), compresi i mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- per gli spettacoli, sia al chiuso che all’aperto, in cinema, teatri, sale da concerto, locali di intrattenimento, stadi e palazzetti dello sport;
- per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie dotate di chiusura;
In tutti gli altri luoghi al chiuso (per esempio a scuola, al lavoro o in discoteca), si può utilizzare anche la mascherina chirurgica.
Nelle scuole l’obbligo di mascherina chirurgica è inoltre esteso fino alla fine dell’anno scolastico.

 

Green pass base

Dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base (vaccino, guarigione o tampone negativo) per:
- utilizzare mezzi di trasporto a lunga percorrenza: (aerei, navi, treni alta velocità e intercity, autobus di linea);
- servizi di ristorazione al banco o al tavolo al chiuso in qualsiasi esercizio, e nelle mense;
- partecipazione a concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati e nelle università;
- partecipazione a spettacoli, eventi e competizioni sportive, che si svolgono all’aperto;

 

Green pass rafforzato

Dal 1° al 30 aprile sarà obbligatorio il green pass rafforzato (vaccino, guarigione) per accedere a:
- piscine, centri natatori, palestre, attività di sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, spogliatoi e docce, se le attività si svolgono al chiuso;
- spettacoli, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso;
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- feste private, conseguenti e non conseguenti a cerimonie civili o religiose, che si svolgono al chiuso;
- attività che si svolgono al chiuso in centri culturali, centri sociali e ricreativi (cinema, teatro e sale per convegni, conferenze, proiezioni, laboratori). Con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi;
- convegni, congressi, sale gioco, sale scommesse, casinò;

 

Dove non sarà più necessario il green pass?

Dal 1° aprile non sarà più richiesto nessun tipo di green pass (né base né rafforzato) per alcune attività come:
- consumare ai tavolini all’aperto di bar e ristoranti;
- accedere agli uffici pubblici, banche, poste;
- accedere a negozi e attività commerciali;
- accedere ad archivi, biblioteche, mostre, musei;
- salire sui mezzi di trasporto pubblico locale come metropolitane, autobus o tram, metro. Compreso il servizio di trasporto scolastico;
- alloggiare in alberghi o strutture ricettive;


Cosa cambia in caso di positività o contatto con positivo?

Resta l'obbligo di isolamento di 7 giorni per i positivi vaccinati e di 10 giorni per i non vaccinati, al termine del quale servirà un tampone rapido o molecolare negativo.
Dal 1° aprile non ci saranno più distinzioni tra vaccinati e non in caso di contatto stretto con un positivo. Chiunque avrà l'obbligo di autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherina FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, per dieci giorni dall’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi è raccomandata l’esecuzione immediata di un test.

 

 

Vai al sito della regione Emilia Romagna per visualizzare tutte le novità: -- clicca qui

 

Per consultare il testo integrale del decreto – clicca qui

 

 

GREEN PASS OBBLIGATORIO FANPAGE IMG

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO

Torna all'inizio del contenuto