Legge di Stabilità 2019 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145
IMU - IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO - l'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dalla legge per le abitazione concesse in comodato d’uso anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, comma 1092).
Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208
TASI: ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse A1-A8-A9) E RELATIVE PERTINENZE (massimo una per categoria C2, C6 e C7)
IMU - RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO - Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse A1-A8 e A9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base di questi requisiti:
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune e dimorare abitualmente;
- il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in A1-A8 e A9;
- l’agevolazione spetta dalla data della stipula del contratto di comodato gratuito;
- il comodato deve essere registrato;
- occorre presentare dichiarazione IMU su apposito modello ministeriale entro il 30.06.2017 con l'indicazione degli estremi di registrazione del contratto di comodato.
RIDUZIONE DEL 25% DELL’IMPOSTA IMU DOVUTA PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO DI CUI ALL’ART.2 COMMA 3 DELLA LEGGE 431/1998 - L’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita o confermata dal Comune nel 2015, è ridotta del 25%. Nel caso in cui l’alloggio sia adibito ad abitazione principale dell’inquilino (intendendosi per abitazione principale la dimora abituale e residenza anagrafica) l’aliquota deliberata dal comune è pari allo 0,9 per cento. In tal caso occorre presentare comunicazione utilizzando apposito modulo predisposto dal comune da allegare insieme a copia del contratto. Nel caso in cui l’alloggio concesso in locazione non sia adibito ad abitazione principale dell’inquilino non è possibile applicare l’aliquota ridotta dello 0,9 per cento ma spetta comunque la riduzione del 25 %. In tal caso il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione IMU su apposito modello ministeriale entro il 30.06.2017 con allegato copia del contratto registrato.
ESENZIONE IMU PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA AGRICOLA
IMU “IMBULLONATI” - Dal 1° gennaio 2016, la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, verrà determinata, tramite stima diretta, considerando il suolo e le costruzioni, oltre che gli elementi ad essi correlati strutturalmente che ne accrescono qualità ed utilità. Sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 e le rendite catastali rideterminate, limitatamente all’anno di imposizione 2016, hanno effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2016.