ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
 
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, hai la possibilità di accedere a dati, documenti od informazioni ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
Per tale finalità puoi esercitare il diritto di accesso generalizzato previsto dall'art. 5 comma 2 e 5 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.
Le richieste sono inammissibili laddove l'oggetto sia troppo generico e tale da non permettere di identificare la documentazione richiesta.

Come fare richiesta?
La richiesta di accesso generalizzato non deve essere motivata e deve essere presentata al Servizio o all'Ufficio che detiene i dati , le informazioni , i documenti.
La richiesta può essere inviata :
• mediante posta elettronica certificata alla casella comune.novidimodena@cert.comune.novi.mo.it
In tal caso, le istanze sono valide se:
a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
b) l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
d) trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
• mediante fax al n.059.6789290 allegando la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità
• mediante posta ordinaria all’indirizzo : Comune di Novi di Modena in Viale Vittorio Veneto 16 – 41016 Novi di Modena (Modena);

Quanto costa?
E’ previsto il solo rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la riproduzione su supporti materiali

Tempi
Entro 30 giorni il Responsabile del Servizio deve adottare un provvedimento espresso e motivato sulla richiesta avanzata, con la comunicazione dell’esito al richiedente agli eventuali soggetti contro interessati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

 

Per ogni idoneo approfondimento accedi al sito https://www.foia.gov.it/

 

Modulo richiesta di accesso generalizzato

 

 

 

RESPONSABILE

Art 5,c 1, d.lgs n.33/2013

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

 

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

Il Titolare del Potere Sostitutivo è affidato al Segretario Comunale, come previsto dall'art 16 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e sei Servizi di seguito riportato:

1. Il Segretario comunale, funzionario pubblico dipendente dall'apposita Agenzia prevista dall'art. 102 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è nominato dal Sindaco, da cui
dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2. Oltre all'attività di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, il Segretario comunale è titolare delle seguenti funzioni e competenze:
− partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
− sottoscrive le deliberazioni adottate dagli Organi collegiali dell'ente e ne rilascia attestazione di esecutività; - REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
− può rogare i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
− emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;
− esprime pareri, su richiesta degli organi politici, in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
− nei casi in cui non sia stato nominato un Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle strutture apicali e ne coordina l'attività, fornendo, a richiesta, consulenze di carattere giuridico per l’espletamento dei procedimenti amministrativi di loro competenza, convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili apicali;
− adotta gli atti di amministrazione e gestione del rapporto di lavoro dei Responsabili delle strutture apicali;
− definisce, sentiti i Responsabili interessati, eventuali conflitti di competenza tra le varie strutture apicali;
− presiede il Nucleo di valutazione;
− valuta in via preliminare la conformità all’ordinamento giuridico sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale;
− esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto, da regolamenti o conferite dal Sindaco.
− esercita il potere sostitutivo su istanza dell’interessato, in caso di inerzia dei soggetti preposti alla conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2 commi 9bis e 9 ter della
legge 7 agosto 1990 n 241.

Il Segretario Comunale è presente presso la sede Municipale il Mercoledì Mattina
risponde allo 059/6789111  anna.lisa.garuti@comune.carpi.mo.it

Sostituto in caso di assenza del Segretario comunale è il Responsabile del Servizio Affari Generali

 

 

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