L’IMU è disciplinata dalla L.160/2019 art.1 commi dal 738 al 787 e dal relativo Regolamento Comunale approvato con Del. di Consiglio Comunale n. 28 del 30/7/2020.
Le aliquote IMU in essere per il 2024 risultano approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 21/12/2023
DEFINIZIONI
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto, ivi compresi i fabbricati costruiti in dispregio delle norme urbanistiche.
È considerato fabbricato la singola unità immobiliare suscettibile di attribuzione di autonoma rendita catastale (la singola abitazione all’interno di un edificio, il singolo negozio, il singolo studio, ecc.).
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile, ossia dell’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di funghicoltura, di allevamento di animali e delle altre ad esse connesse.
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